Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi fondamentali e le norme generali sull'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione del pane e di impasti destinati a successivo completamento del processo produttivo mediante cottura finalizzato alla produzione di pane, nonché le modalità di cottura degli impasti crudi, preformati o no e lievitati o no e di completamento di cottura di pane precotto e le modalità di vendita dei prodotti così ottenuti.
      2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) la trasparenza del mercato, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

          b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità all'assortimento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;

          c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;

          d) il riconoscimento equilibrato delle diverse tipologie produttive e di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese della panificazione;

          e) la valorizzazione e la promozione delle tipologie panarie tradizionali peculiari del territorio anche mediante la promozione

 

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e il sostegno di accordi intercategoriali di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;

          f) la valorizzazione e la salvaguardia delle imprese di panificazione localizzate nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari.

      3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.